Normativa di riferimento

    AFI 106 è il comparto dell’Associazione cui fanno capo gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art.106 del T.U.B.

    Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo alla direttiva comunitaria n. 48/2008 ha sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB ed ha previsto:

    1. l’istituzione di un albo “Unico” degli intermediari finanziari;
    2. il rafforzamento dell’impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico attraverso controlli più stringenti sull’accesso del mercato e sull’assetto proprietario degli intermediari;
    3. la ridefinizione dell’ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari limitata alla concessione di finanziamenti.

    L’art. 106 del T.U.B. definisce il perimetro di operatività dell’attività degli intermediari finanziari precisando che: “L’intermediario finanziario 106 TUB esercita almeno una delle seguenti attività”:

    1. concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico
    2. riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’art.2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing)”.

    L’art. 106, comma 2 del T.U.B. rivisitato dal D.lgs 141/2010 dispone che gli intermediari finanziari possono inoltre:

    1. prestare servizi di pagamento
    2. emettere moneta elettronica
    3. prestare servizi d’investimento
    4. eseguire le “altre attività”, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti.

    La esplicita previsione delle “altre attività” giustifica l’esercizio di attività di “diversa natura” rispetto a quella caratteristica di “concessione di finanziamenti” ma ne imprime la subordinarietà (unitamente al preventivo invio a Bankitalia del programma di attività e della relazione sulla struttura organizzativa, aggiornati).

    Lo svolgimento, ancorché subordinato, delle “altre attività” espone inoltre l’intermediario finanziario a un rischio maggiore (operativo, legale, reputazionale etc.) che andrà presidiato, nel rispetto della sana e prudente gestione dell’intermediario finanziario unico.

    Per quanto concerne l’autorizzazione a prestare servizi di pagamento e/o l’emissione di moneta elettronica, l’Intermediario finanziario unico potrà essere autorizzato previa costituzione di un patrimonio destinato che qualificherà l’Intermediario stesso, “Ibrido finanziario” con la funzione di società gemmante mentre per i servizi di pagamento e/o emissione di moneta elettronica si farà riferimento al “patrimonio destinato”, debitamente costituito in conformità alle disposizioni civilistiche.