Normativa di riferimento

    AFI 115 è il comparto dell’Associazione riservato alle società di recupero crediti iscritte all’elenco di cui all’articolo 115 TULPS.

    L’attività di recupero crediti stragiudiziale è disciplinata dal capitolo IV (art. 115-120) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, comunemente chiamato “TULPS”, in vigore dal 1931 (R.D. 18/06/1931 n. 773) e riformato negli ultimi anni.

    Secondo il Regolamento di Esecuzione del TULPS (R.D. 06/05/1940 n. 635 Artt. 204-223) le agenzie di affari sono imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Tra le agenzie di affari regolamentate dalla legge, risultano ovviamente quelle di recupero stragiudiziale dei crediti.

    La riforma dell’art. 115 TULPS del 2008 (D.L. 08.04.2008, n. 59) estende i diritti delle agenzie di recupero. In particolare il Decreto stabilisce che:

    • Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali.
    • Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere di affissione di cui all’articolo 120 può essere assolto mediante l’esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
    • Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.
    • I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale operano.

    La Licenza di Recupero Crediti Art. 115 T.U.L.P.S. viene rilasciata dal Questore ed autorizza la gestione, l’incasso e il recupero per conto di terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l’espletamento dell’attività connesse.

    Comitato

    Gaetano De Vito

    Presidente
    Roma

    Valerio Vallefuoco

    Consigliere
    Roma

    Marcello Aloisi

    Consigliere
    Roma