Interpretazione circa il “Titolare effettivo” – NOTA n. 1/2018AFI 100 del 7 dicembre 2018

    admin

    Prot. n. 344/Afi/106/bc

    Con la presente nota la sottoscritta AFI 100  comunica quanto segue:

    1)      Massima del Consiglio del Notariato del 16 ottobre 2018

    http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2018/allegati%20free/notariato%20regole%20tecniche%20in%20materia%20di%20antiriciclaggio%20pdf.pdf

     In particolare la massima  offre la migliore e più aggiornata interpretazione circa il “titolare effettivo” .
    A tal fine riportiamo qui sotto le Regole n. 5 e n. 6 su questo argomento

    REGOLA TECNICA N. 5

    Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, rileva il disposto di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) ai sensi del quale il cliente, all’atto dell’identificazione, fornisce “le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo”.

    La verifica dell’identità del titolare effettivo, necessaria qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione, può essere effettuata, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) anche attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti. Con riferimento alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, il riscontro dei dati acquisiti in sede di identificazione può avvenire anche attraverso l’accesso alla sezione del registro delle imprese, ad hoc istituita, ai sensi dell’articolo 21, d.lgs. n. 231/07. Resta fermo quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 20 in ordine alla circostanza che la consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.

    Fermo quanto sopra, e fermo restando che ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto, non si è tenuti all’acquisizione del documento di identità del titolare effettivo, qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri, salva la valutazione del rischio e la conseguente applicazione di misure ad esso proporzionate, l’identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici registri stessi, confermati nella loro validità dal cliente. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, nelle ipotesi in cui sia possibile la consultazione di un pubblico registro, tale consultazione è da ritenersi idonea ai fini dell’espletamento dell’obbligo di identificazione dello stesso titolare effettivo, salvo che ci si trovi in presenza di elementi oggettivi che mettano in dubbio o rendano palesemente incerti o incongrui i dati e le informazioni pubblicate. Detti dati e informazioni sono, infatti, da ritenere affidabili a fronte dell’obbligo giuridico a carico dei responsabili delle imprese, persone giuridiche e trust, di comunicare notizie vere, aggiornate e complete, ferma restando la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

    Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b, l’identificazione del titolare effettivo deve essere attuata nel contesto dell’adozione di regole comportamentali proporzionate al rischio.

    L’obbligo di identificazione del titolare effettivo può ritenersi assolto attraverso l’acquisizione delle informazioni fornite dal cliente (direttamente o tramite conferma, ove già acquisite o in possesso del notaio nel contesto del rapporto con il cliente) in ordine al nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare effettivo; laddove, in relazione ai dati forniti dal cliente,

    sussistano dubbi, incertezze o incongruenze il notaio provvederà a riscontrare la veridicità dei dati forniti ai sensi dell'art. 19 lett.b) del D.Lgs. 231/2007.

    REGOLA TECNICA N. 6_

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 d.lgs. n. 231/07 e successive modificazioni per l’individuazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, nelle società di persone e consorzi e negli enti privati non riconosciuti, può assumere rilievo, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, la figura della persona fisica che agisce, quale tramite di essi, in qualità di legale rappresentante. Nell’individuazione del titolare effettivo delle società di persone e consorzi, è consentita l’utilizzazione dei dati dei soci, risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull’identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

    Nell’individuazione del titolare effettivo degli enti privati non riconosciuti, in assenza di indici che rivelino l'esistenza di associati che ne detengano di fatto il controllo, ovvero di beneficiari determinati, si farà riferimento ai soggetti titolari di funzioni di direzione e/o amministrazione.

    Leave a comment

    Your email address will not be published.