La legge di bilancio approvata dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato contiene le seguenti novità di interesse degli intermediari Finanziari

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    Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9

    Con decorrenza dall’esercizio 2018 si prevede il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’IFRS 9 (cd. modello delle “perdite attese”) che emergono in sede di prima applicazione dell’IFRS 9.

    Sotto l’aspetto strettamente finanziario si evidenzia che, in relazione all’adozione dello IFRS9, attualmente, i saldi tendenziali del bilancio dello Stato scontano per l’anno 2018 una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro.

    Tale importo è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla Banca d’Italia che, nell’esercizio della funzione istituzionale di vigilanza sugli intermediari bancari, ha partecipato ai progetti condotti dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori avviati dai principali gruppi bancari per adeguarsi al nuovo principio contabile e il relativo impatto patrimoniale.

    Nell’ambito di tali progetti, è stato richiesto ad un campione di banche di stimare l’ammontare delle rettifiche di valore qualora fosse applicato l’IFRS 9. I dati, relativi a 13 intermediari italiani, che rappresentano il 71% del totale attivo dell’intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016, mostrano un incremento dell’ammontare delle rettifiche su crediti di circa 4,2 miliardi di euro. Sulla base di tale dato si stimano, pertanto, effetti negativi in termini di IRES e IRAP di circa 1,3 miliardi di euro.

    Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

    Introduce l’articolo 85-bis, il quale inserisce un nuovo articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 38 del 2005, (comma 1), che concede la facoltà di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all’utilizzo di detti principi, del medesimo decreto legislativo, ove i loro titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

    Si ricorda che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005 individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali, in ottemperanza alle disposizioni europee, le quali (articolo 4 del regolamento UE 1606/2002) dispone che le società quotate applichino i principi contabili internazionali. In particolare, la norma comunitaria dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

    Viene fatta salva la possibilità (successivo articolo 5) che gli Stati membri estendano l'applicazione di detti principi anche ad altre società, benché non quotati. L’Italia (articolo 2 del D. Lgs. n. 38 del 2005) ha esercitato detta opzione scegliendo di applicare i principi contabili internazionali alle scritture di una platea più ampia delle sole società quotate.

    Ai sensi del richiamato articolo 2 D.Lgs. n. 38 del 2005, sono obbligati alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali:

    • Le società quotate (cioè che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea):
    • Le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
    • Le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
    • Le società consolidate da quelle per le quali vige l'obbligo di adozione dei principi contabili, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile;
    • Le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo (articolo 95 codice della assicurazioni private, D:Lgs. 209 del 2005). Ad essi si applica il relativo provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 3 del 13 luglio 2007, come successivamente modificato nel tempo.
    • Per effetto delle norme in esame, dunque, i richiamati soggetti, ove non quotati, possono optare per l’applicazione di detti principi, in luogo di esservi obbligati.

    Il comma 2 dell’introdotto articolo 2-bis consente ai soggetti non quotati (i cui titoli non sono ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato) di avvalersi della facoltà di utilizzo dei predetti principi contabili internazionali a partire dall’esercizio di imposta precedente al 1* gennaio 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

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